Con la presente si ricorda e si attenziona che, in base a quanto previsto alla pag. 2 della circolare per le supplenze a.s. 2024/25 (prot. n. 115135 del 25.07.24) e all'art. 4, co.3, del DM n. 111/24, "L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto".
Ciò significa che se il sistema attribuisce da ordine di graduatoria (fermo restando le tipologie di riserva), una supplenza finalizzata al ruolo da I fascia GPS sostegno su una sede indicata nelle preferenze espresse dal candidato e quest'ultimo rinuncia all'incarico attribuitogli, non potrà essere destinatario, per l'a.s. 2024/25, di altri incarichi conferiti da GPS o da GI, vale a dire nè per le supplenze al 31.8 o 30.6 nè per supplenze brevi e saltuarie.
Si raccomanda la massima diffusione.
Ufficio reclutamento docenti - USP